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Decreto Regolamento Statuto Organigramma Statistiche

Il Nostro Statuto

Titolo I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita un'associazione denominata Pegaso, Confraternita Del Salame Varzi.

Articolo 2 – Sede dell'Associazione

L'associazione ha sede in Ponte Nizza PV - Località Casa Minchino, 1.

Articolo 3 – Scopo e Finalità dell'Associazione

La Pegaso, Confraternita del salame Varzi è un'associazione non a scopo di lucro, apolitica, composta da privati cittadini, che agisce allo scopo di organizzare azioni promozionali, pubblicitarie e divulgative per il salame denominato "Varzi" e prodotto nella zona d'origine, promuovere la cultura specifica anche con appositi corsi di orientamento e formazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà svolgere qualsiasi attività connesse all'oggetto sociale. Ratificare accordi con altre associazioni o terzi in genere, contratti relativi anche al servizio di ristorazione, degustazione e spettacoli organizzati direttamente dall'associazione, organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

E' fatto divieto di vendere salami in modo abituale e continuo.

Titolo II. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

Art. 5 - Proventi

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

Articolo 6 – Membri dell'Associazione

I membri dell'associazione si suddividono in:

Articolo 7 – Quote Associative

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di Novembre di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa morte.

Articolo 8 – Diritti dei Soci

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritto al voto ed alla partecipazione agevolata di tutte le manifestazioni, cene sociali, feste, spettacoli e convegni organizzati dall'associazione stessa. Essi devono impegnarsi, nell'interesse comune, a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazione all'associazione non può essere temporanea. 

I soci della categoria 1, 2 e 3 oltre ai diritti elencati godono anche del diritto ad un premio annuo in salami da degustazione confezionati per l'associazione stessa, nella quota stabilita dal Consiglio Direttivo

Il Socio Onorario viene proposto al Consiglio Direttivo da un Confratello, il Consiglio Direttivo ne esamina i meriti e ad accettazione avvenuta darà comunicazione scritta all’interessato.

Articolo 9 - Qualità dei Soci

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di Settembre dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei revisori dei conti. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata. Non sono ammessi all'associazione persone che esercitano in modo abituale e continuato commercio di salumi in genere.

Titolo III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

Titolo IV. L'ASSEMBLEA

Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione regolarmente deliberata, essa rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio avente analogo diritto di voto e mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 12 - Convocazione

L'assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 28 Febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti. L'assemblea deve inoltre essere convocata, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Articolo 13 - Modalità di Convocazione

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedito ad ogni socio a mezzo lettera raccomandata o con modalità elettroniche (fax, E-Mail etc.), almeno cinque giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Articolo 14 - Diritto di Voto

Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Nelle deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Articolo 15 - Presidente dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vicepresidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 16 - Modalità di Votazione

Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

Titolo V. CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - Criteri Generali

L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea con le modalità previste dall'art. 11; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di segretario.

Articolo 19 - Impedimento del Consigliere

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

Articolo 20 - Carica di Consigliere

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Articolo 21 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata o con modalità elettroniche (fax, e-mail etc.), da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione, o nei casi d'urgenza, mediante telegramma, telefax o E-Mail da inviarsi almeno ventiquattrore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 22 - Partecipazione

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Articolo 23 - Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione, od in sua assenza dal Vicepresidente.

Articolo 24 - Poteri della Gestione

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

Titolo VI. PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE

Articolo 25 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte. Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del comitato scientifico, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, ed inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 26 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea anche tra persone non associate. Ad essi il compito di:

Articolo 27 - Comitato Scientifico

Il comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati per tre anni dal Consiglio Direttivo. I suoi membri sono scelti tra persone anche non associate purché con provata esperienza nel settore di attività dell'associazione. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Il comitato scientifico:

Al comitato scientifico verrà riconosciuto un premio annuale in salame stabilito dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - BILANCIO, UTILI E DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 28 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 Ottobre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma saranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che intendessero consultarli.

Articolo 29 - Divieti

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Titolo VIII. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articol 30 - Membri del Collegio

Il collegio è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci fondatori o onorari e resta in carica tre anni. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione. Il collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio od i revisori dei conti intendano sottoporgli.

Titolo IX. SCIOLGLIMENTO

Articolo 31 - Durata dell'Associazione

L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui Art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo X. VARIE

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Articolo 33 - Feste e Convegni

La Confraternita promuove feste, spettacoli, convegni e sagre per la divulgazione del salame tipo Varzi. Organizza cene e degustazioni con premiazioni dei prodotti migliori, sentito il parere di tutti i soci presenti. Tutti i soci regolarmente iscritti, hanno diritto a partecipare in modo agevolato a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata dalla Confraternita, siano esse feste, spettacoli, convegni o degustazioni.

Articolo 34 Regolamenti